Maternità e paternità: consultazione domande e pratiche

L’INPS ha rilasciato una nuova funzionalità che permette la consultazione delle domande e delle pratiche di congedo di paternità e maternità, congedo parentale, e riposi giornalieri (INPS, messaggio 31 luglio 2025, n. 2409). 

I genitori lavoratori, gli Istituti di patronato e il Contact Center Multicanale, potranno visualizzare e consultare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (per allattamento) e assegno di maternità dello Stato attraverso il nuovo servizio messo a disposizione dall’INPS.

 

La funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” alla sezione “Le tue domande e pratiche”.

 

Più nel dettaglio, sarà possibile consultare:

 

1) nella sezione “Domande” – le domande di congedo di paternità obbligatorio inoltrate all’Istituto mediante i diversi canali telematici (online, Contact Center Multicanale). Si specifica che, nel caso in cui la domanda sia nello stato “Trasmessa in sede”, accedendo al dettaglio della stessa tramite la voce “Visualizza domanda” della colonna “Azioni” è possibile visualizzare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio associate a tale domanda;

 

2) nella sezione “Pratiche” – le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri per allattamento, assegno di maternità dello Stato. Per ciascuna pratica è possibile visualizzare il dettaglio della stessa tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni”. 

 

Nel messaggio in commento, viene anche riportato il link che permette di accedere al servizio.

CIRL Contoterzismo Veneto: siglato l’accordo integrativo regionale

Previsto aumento del salario integrativo dal 1° gennaio 2025

Il 28 luglio 2025, le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uia-Uil e l’Associazione F.I.M.A.V hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo regionale per i lavoratori e le imprese agro-meccaniche del Veneto.

Tra le novità, si riporta l’aumento del salario integrativo +8% dal 1° gennaio 2025, +8% dal 1° gennaio 2026, +8% dal 1° gennaio 2027, +8% dal 1° gennaio 2028 e l’introduzione del premio individuale per i lavoratori e lavoratrici OTI e OTD di importo pari 0,8% della RAL.

In tema di orario di lavoro, è stata normata la banca ore e la flessibilità e in ambito di formazione, sono previsti ulteriori permessi pari a 60 ore per formazione continua per chi ne fa richiesta. 

Inoltre, ulteriori parti normative del contratto sottoscritto sono state riviste e ammodernate per renderle in sintonia con il contratto vigente e le norme che nel corso degli ultimi anni sono state introdotte.

Decontribuzione Sud PMI: chiarimenti sulla definizione

L’INPS riepiloga i criteri per qualificare le micro, piccole e medie imprese beneficiarie dell’esonero contributivo “Decontribuzione Sud” (INPS, messaggio 30 luglio 2025, n. 2398). 

La Legge di bilancio 2025, all’articolo 1, comma 406, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (cosiddetta Decontribuzione Sud PMI).

 

La definizione di microimpresa e di piccola e media impresa è contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 (articoli 1 e 2).

 

Dal suddetto quadro normativo si evince che la individuazione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

 

– il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

– il fatturato annuo;

– il totale di bilancio annuo.

 

In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

 

1) meno di 250 occupati;

 

2) un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

 

L’INPS, con il messaggio in commento, comunica che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

 

Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

 

Qualora si verificasse tale ipotesi, l’Istituto precisa che è onere dello stesso soggetto interessato di fornire, su espressa richiesta, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio.

CCNL Centri Elaborazione dati: firmato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni

Nei giorni scorsi l’Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati-Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali-Lait e Ugl Terziario hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED). Il documento sottoscritto, affermano le OO.SS., punta al futuro e a valorizzare i lavoratori che lavorano nel mondo dell’innovazione digitale.

Dal punto di vista normativo si segnala un aggiornamento della classificazione del personale, attraverso il riconoscimento contrattuale di nuove professionalità come Prompt Engineer e AI Engineer. Ciò consente non solo di accrescere la motivazione e il coinvolgimento del personale, ma anche di migliorare l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei processi aziendali. Non solo, rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le competenze, favorire percorsi di sviluppo professionale e promuovere la mobilità interna, generando benefici concreti sia per i lavoratori che per le imprese.

Dal punto di vista economico le Parti Sociali hanno stabilito un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni. 

ADI: i chiarimenti sui carichi di cura

L’INPS, in relazione all’Assegno di inclusione, fornisce alcuni chiarimenti nel caso di attribuzione d’ufficio dei carichi di cura (INPS, messaggio 29 luglio 2025, n. 2388). 

L’INPS si occupa del caso specifico dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

 

Innanzitutto, richiamando le indicazioni fornite in precedenza nel messaggio n. 592/2025, viene ricordato che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

 

I servizi sociali possono poi confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

 

Come noto, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL.

 

L’INPS chiarisce che, in tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare,  accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura – tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso – non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

 

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono date indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.