Pensioni in aumento dal 1° marzo 2023

A partire dall’inizio del mese sono rivalutati anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 2 marzo 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che a partire dal 1° marzo vengono rivalutati, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge n. 448/1998, anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS. Peraltro, la Legge di bilancio 2023, ha rivisto il meccanismo della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2023-2024. Per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo (ovvero 2.101,52 euro al mese ai valori lordi del dicembre 2022) la rivalutazione, pari al 100% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%. 

Invece, come già riportato, le pensioni superiori a quattro volte il minimo sono rivalutate a decorrere dall’inizio del mese di marzo con le modalità che seguono:

– nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 6,205%;

– nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,869%;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,431%;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,701%;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,336%.

Bonus energia: estensione della comunicazione dei crediti d’imposta

Le disposizioni del provvedimento n. 44905/2023, si applicano anche al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56785/2023).

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate  n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del D.L.n. 115/2022, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Pertanto, ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta maturati, sono approvate – con il provvedimento in commento – le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle relative istruzioni di compilazione. In relazione alle spese sostenute per l’acquisto di carburante effettuate nel terzo trimestre 2022, i soggetti esercenti attività agricola e pesca potranno quindi comunicare i crediti d’imposta maturati, attraverso l’invio delle nuove versioni del modello per le comunicazioni, entro il 16 marzo 2023. Nel suddetto modello di comunicazione è stato aggiornato in particolare il quadro “B”, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti.

Inoltre, il provvedimento in argomento fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

 

 

CCNL Bancari: proroga del contratto

Le Parti stipulanti hanno stabilito una nuova proroga fino al 30 aprile 

A seguito della riunione tenutasi il 1° marzo 2023, i sindacati e Abi hanno stabilito una nuova proroga del CCNL Bancari fino al 30 aprile 2023 e scaduto il 31 dicembre 2022. Le parti hanno concordato, altresì, che gli incontri che si svolgeranno entro il 30 aprile 2023 si dovranno considerare convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera sospensione” fino al 30 aprile 2023 dei termini al 31 dicembre 2022. Pertanto, per eventuali accordi che verranno raggiunti la data di decorrenza sarà il 1°gennaio 2023.
Tale proroga è avvenuta pochi giorni dopo il Comitato Esecutivo di First Cisl che ha avuto come argomenti principali salario e occupazione.
Secondo i sindacati, il salario dovrà necessariamente aumentare anche a seguito dell’inflazione avvenuta lo scorso anno anche con l’aiuto della contrattazione aziendale, che dovrà avere sempre maggior rilievo.
Per quanto riguarda l’occupazione, invece, sarà necessario ottenere una nuova assunzione per ogni uscita volontaria convenuta negli accordi sindacali ed anche sostituire le uscite per altre cause (quiescenza, dimissioni, ecc). 

Scuole materne Fism: firmato il nuovo contratto

Previsti incrementi dei minimi retributivi di circa 80,00 euro per i docenti, da riparametrare per gli altri livelli

Il 1° marzo 2023 è stato firmato dalle OO.SS. e dalla Fism il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale addetto ai servizi all’infanzia e alle scuole dell’infanzia non statali, scaduto da ormai 4 anni. La novità riguarda docenti, educatori, impiegati amministrativi, ausiliari, dipendenti delle circa 9mila realtà educative aderenti alla Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. 
Per la parte economica il contratto prevede un incremento a regime di circa 80,00 euro lordi mensili ai docenti, da riparametrare sugli stipendi dei livelli del personale (impiegati, ausiliari, ecc.). Alla retribuzione tabellare si aggiunge un salario di anzianità di 15,00 euro per coloro che dalla data del 1° settembre 2023 abbiano maturato almeno 2 anni di servizio presso lo stesso ente.
Per la parte normativa, il nuovo contratto risulta aggiornato al recepimento della legislazione sul lavoro. Sono stati altresì definiti strumenti di welfare aziendale nelle scuole paritarie per l’infanzia e una maggiore flessibilità in termini di orario.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto viene prevista per Fism l’opzione di ingresso del Fondo “Espero”, ossia il Fondo di previdenza complementare già adottato nella scuola statale. 

Correzione e ricostituzione degli atti dello stato civile

Ampliati i poteri degli ufficiali dello stato civile in materia di correzione degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (Ministero dell’interno, circolare 1 marzo 2023, n. 22).

L’ufficiale dello stato civile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può procedere alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

 

E’ una delle novità introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022 che ha integrato il regolamento dello stato civile e, nello specifico, la disciplina vigente delle correzioni degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti, intervenendo con modifiche sugli artt. 95,98 e 99 del D.P.R. n. 396/2000.

 

Pertanto, in un’ottica di semplificazione delle procedure, è consentito all’ufficiale dello stato civile di intervenire in tutti quei casi in cui, rilevata una discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle riscontrate in altri documenti, egli disponga di sufficiente ed idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che ne giustifichi la correzione.

 

La correzione deve essere effettuata su un atto già formato, ossia completato con la firma dell’ufficiale dello stato civile, nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenute in data successiva.

 

In particolare, si specifica che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000.

 

Una volta riscontrata senza ombra di dubbio la discrepanza e individuato con certezza il dato corretto, l’ufficiale dello stato civile potrà procedere a effettuare la correzione mediante annotazione e a darne comunicazione al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.

 

L’ufficiale dello stato civile, ai sensi del nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 98 del regolamento dello stato civile, può anche procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto mentre, in assenza di siffatti presupposti, la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.

 

Anche in questo caso, la richiesta di ricostituzione dell’atto può provenire da qualunque interessato o dal Procuratore della Repubblica e deve essere inoltrata all’ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l’atto andato distrutto o smarrito.

 

Sia avverso i provvedimenti di correzione che avverso quelli di ricostituzione degli atti dello stato civile è possibile proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso innanzi al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto immediatamente efficace