Fondo Fast: Emissione dei MAV di novembre

Il 30 novembre è il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori delle aziende del settore turismo iscritti al Fondo di assistenza sanitaria FAST

Il Fondo  FAST , costituito in applicazione di quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, ha l’obiettivo di migliorare la qualità delle condizioni di impiego nel settore, limitando nel contempo l’impatto dei relativi oneri sul costo del lavoro, grazie al regime agevolato previsto per i fondi di assistenza sanitaria.

Il Fondo comunica alle aziende  del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 18 novembre 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 15 novembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 novembre 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 21 ottobre, il 16 settembre, l’8 agosto, il 21 luglio, il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Tax credit librari: c’è tempo fino al 7 novembre 2022 per la presentazione delle istanze

Per il riconoscimento del credito di imposta, riferito all’anno 2021, è possibile presentare domanda dal 15 settembre 2022 fino al nuovo termine di scadenza del 7 novembre 2022 (Ministero della Cultura – comunicato 27 ottobre 2022)

A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 viene riconosciuto un credito di imposta. (art. 1, commi 319-321, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
Al riguardo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto interministeriale n. 215 del 24/4/2018 recante disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.
Per il riconoscimento del credito di imposta, in conformità al decreto in esame, riferito all’anno 2021, è possibile presentare domanda dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al nuovo termine di scadenza del 7 novembre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

EVR 2021 per le Imprese Edili Ance e Cooperative di Forlì Cesena Rimini

Firmato il 28/9/2022, tra ANCE Forlì – Cesena, ANCE Romagna, sede di Rimini, LEGACOOP Romagna CONFCOOPERATIVE Romagna, AGCl Emilia-Romagna e FENEAL-UIL Cesena – Forlì, FENEAL-UIL Rimini, FILCA-CISL Romagna, FILLEA-CGIL Forlì, FILLEA-CGIL Cesena, FILLEA-CGIL Rimini, l’accordo per la determinazione dell’EVR di competenza dell’anno 2021.

Le Parti territoriali, analizzati i dati, forniti dalla Cassa Edile FCR, hanno convenuto che a seguito della Verifica Territoriale l’EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura del 44% (22%+22%).

Tale percentuale è da rapportarsi alla misura del premio EVR come stabilita dal contratto (4% dei valore dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014: l’ammontare del premio annuo EVR, pertanto, deriva dalla cifra mensile moltiplicata per 12 mensilità, come da tabelle allegate al presente documento).

A seguito della comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che Cassa Edile FCR effettuerà alle imprese iscritte, ogni azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

– Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)

– Volume d’affari IVA

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale (2020/19/18) con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità esposte per il calcolo territoriale.

ESITO DELLE VERIFICHE AZIENDALI ED EROGAZIONE:

a) Con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente: l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale = 44% (del 4% dei minimi al 1/7/2014)

b) Con due parametri aziendali negativi: l’EVR non sarà erogato

c) Con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo: l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 37% (= 30% + la metà dell’eccedenza, valore sempre riferito al 4% dei minimi di paga base al 1/7/2014)

II premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di ottobre 2022 a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell’anno di riferimento. Il premio sarà erogato entro la busta paga del mese di dicembre 2022 e potrà essere erogato in più rate o anche in unica soluzione.

L’EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell’anno di riferimento (2021) considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell’EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L’EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Per praticità si riporta lo schema riepilogativo contenente i valori di riferimento e il valore dei premio EVR nei due casi di verifica aziendale con uno o due parametri positivi o nulli.

Livello

Minimi Industria 1/7/2014

Valore 4%

Valore 44% del 4%

Valore 37% del 4%

7 1.603,71 65,23 344,41 289,61
6 1.467,63 58,71 309,96 260,65
5 1.223,02 48,92 258,30 217,21
4 1.141,51 45,66 241,09 202,73
3 1.059,96 42,40 223,86 188,25
2 953,97 38,16 201,48 169,43
1 815,36 32,16 172,20 144,81
    2 parametri aziendali positivi 1 parametro aziendale positivo

Livello

Minimi Cooperative 1/7/2014

Valore 4%

Valore 44% del 4%

Valore 37% del 4%

8 2.082,99 83,32 439,93 369,94
7 1.748,20 69,93 369,22 310,48
6 1.499,74 59,99 316,75 266,35
5 1.274,35 50,97 269,14 226,32
4 1.140,63 45,63 240,90 202,58
3 1.061,02 42,44 224,09 188,44
2 952,69 38,11 201,21 169,20,
1 833,21 33,33 175,97 147,98
    2 parametri aziendali positivi 1 parametro aziendale positivo

Al muratore di prima categoria (art. 7 del Contratto Integrativo Interprovinciale) si applica il premio EVR al pari dell’operaio di secondo livello.

INPS: la rivalutazione definitiva delle pensioni per il 2022

Con circolare n. 120/2022, l’Inps rappresenta le modalità applicative della rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il 2022.

Ai fini della determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti: prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente; prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri; prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata; pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’art. 1, co. 239, L 228/2012.
Relativamente ai trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
La legge 388/2000, all’art. 69 prevede che, dal 1.1.2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L’articolo 1, comma 478, L. 27 n. 160/2019, dispone che dal 1.1.2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato: a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

A decorrere dal 1.1.2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari èassicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica: a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; ovvero, in alternativa, b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della L. n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.

Agevolazione “prima casa”: rinuncia al diritto di abitazione

La rinuncia al diritto di abitazione, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell’1 per cento e del 2 per cento. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 ottobre 2022, n. 525)

La rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Tale atto va, altresì, trascritto, in quanto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare.
Sotto il profilo fiscale, l’atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato ” trasferimento”. Precisamente, ai fini fiscali, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale.
Pertanto, la rinuncia, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.
Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell’1 per cento e del 2 per cento.
Nel caso di specie, alla rinuncia al diritto di abitazione che il padre intende porre in essere al fine di adempiere a tutte le condizioni stabilite dalla Nota II bis, all’articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in occasione del nuovo acquisto, trova applicazione quanto sopra disposto.
In particolare, la base imponibile sulla quale calcolare le suindicate imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell’atto, nella misura del 50 per cento corrispondente alla quota di proprietà dell’abitazione della figlia.
Per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, queste, sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione (diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
Questa agevolazione è applicabile ai trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni e non suscettibile di interpretazione estensiva, quindi, non è applicabile agli atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione non espressamente contemplati dalla norma stessa. L’agevolazione “prima casa” non risulta comunque applicabile agli “atti a titolo gratuito”, posto che la norma si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da “successioni o donazioni” e che le norme speciali non sono suscettibili di interpretazione estensiva.