Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

In gazzetta ufficiale disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2022, n. 153)

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, indicata alla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) sopra indicata, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita alla lettera a), venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate dalla medesima lettera a).
Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 22 ottobre 2022.

CCNL Panifici – Federpanificatori: una tantum a ottobre

Sottosritto il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Retribuzione mensile mensile/oraria

Orario ordinario mensile

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33×40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33×40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33×40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33×40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33×40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza

4 OTT 2022 Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022, n. 247 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2022, n. 155 del Ministero dello sviluppo economico recante il regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i modelli standard.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese competente.

Cassazione: indennizzabilità del danno psichico da stress lavorativo

Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa è assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29611.

Una lavoratrice proponeva ricorso giudiziale nei confronti dell’INAIL, al fine di ottenere dall’Istituto l’indennizzo per danno biologico da malattia professionale inerente al disturbo dell’adattamento con umore depresso ed ansia derivanti da situazione lavorativa avversativa.
La Corte rigettava la domanda, ritenendo non compreso nella copertura assicurativa dell’INAIL il danno psichico subito dai lavoratori per situazioni di costrittività organizzativa.

La Corte di Cassazione, in continuità con diversi precedenti, ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice avverso tale sentenza, ricordando che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assume rilevanza non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.

L’assicurazione contro le malattie professionali, in particolare, è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico n.1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Pertanto, devono ritenersi indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.

Sulla base di tali premesse i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

Dichiarazione del lavoratore per il riconoscimento dell’indennità una tantum 150 euro

I lavoratori che intendono percepire l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022, devono rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione delle condizioni di spettanza. L’Inps ha formulato un modello della dichiarazione al fine di agevolare tale adempimento (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806).

Con il Decreto Aiuti-Ter è stato previsto che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
L’indennità è riconosciuta:
– a condizione che i lavoratori non siano titolari dei trattamenti per i quali la stessa è riconosciuta direttamente dall’Inps (pensionati ed altre categorie);
– in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc).
Pertanto, il lavoratore al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’Inps ha predisposto un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

Io sottoscritto/a

Cognome ________________ Nome ________________ Nato/a __________________il ___________________prov ______________CF _______________________________________ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022.

Dichiaro

– di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

– di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

– di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;

– che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;

– di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità

Data _______________________

Firma ______________________