Area Legno-Lapidei Artigianato: una tantum a ottobre

 

 

  Spetta, con la retribuzione del mese di ottobre 2022, la prima seconda e ultima di una tantum per i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei

 

L’accordo sottoscritto a maggio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” è stato erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.
 Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Nuova contribuzione per la Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

In armonia con le disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

Contributi

Totale (%)

Quota impresa (%)

Quota lavoratore (%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo Ape Nazionale (FNAPE) – Importo minimo € 30,00 2,17 2,17
Fondo Prepensionamenti (ex contributo “lavori usuranti”) 0,20 0,20
Fondo Incentivo Occupazione 0,1 0,1
Contributo Formazione Professionale 1 1
Quota Provinciale Adesione Contrattuale 1,48 0,74 0,74
Quota Nazionale Adesione Contrattuale 0,444 0,222 0,222
TOTALE CONTRIBUTI 7,644 6,307 1,337
Fondo RLST per le imprese che non hanno RLS interno 0,15 0,15
TOTALE CONTRIBUTI 7,794 6,457 1,337
Contributo Fondo Sanitario Operai 0,60 0,60

Reddito/Pensione di cittadinanza: aggiornamento domanda telematica

Nel modello di domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza la dichiarazione riguardante le misure cautelari e le condanne riferita al richiedente è stata distinta da quella dei familiari (Inps – Messaggio 07 ottobre 2022, n. 3684).

Tra i requisiti per l’accesso al reddito/pensione di cittadinanza è prevista, per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluni reati individuati dalla normativa (art. 7, co. 3, D.L. n. 4/2019) di riferimento.
A tal fine, il modello di domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc) prevede la dichiarazione di assenza di misure cautelari e delle condanne definitive.
L’Inps precisa che il “Quadro F” del modello di domanda telematica (Condizioni necessarie per godere del beneficio), nella parte riferita alle dichiarazioni in capo al richiedente e ai componenti il nucleo familiare in merito alle misure cautelari e alle condanne, è stato modificato separando la dichiarazione relativa al richiedente da relativa ai componenti del nucleo familiare.
La domanda è accessibile via web ai seguenti indirizzi:
– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;
– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis

Forniti chiarimenti sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (D.l. n.115/2022), in particolare sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Fornite, anche, istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate – Circolare 06 ottobre 2022, n. 33/E).

Nello specifico, la circolare n. 33/E del 2022 fornisce precisazioni sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), fornisce, inoltre, una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.
La circolare in oggetto commenta, poi, le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
È prevista, inoltre, una finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
La circolare contiene anche indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello a una casella pec dedicata.

Trasferimento d’azienda: in caso di illegittimità il rapporto resta nella titolarità del cedente

7 ott 2022 In ipotesi di trasferimento d’azienda, ove venga accertata l’invalidità della cessione il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell’originario cedente. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 4 ottobre 2022, n. 28824.

Un lavoratore, a seguito di declaratoria giudiziale di nullità della cessione del contratto di lavoro alla società cessionaria, otteneva in primo grado la condanna della società cedente al risarcimento del danno, pari al trattamento economico che lo stesso avrebbe dovuto percepire come dipendente, in ragione della prosecuzione del rapporto di lavoro con la cedente. La sentenza veniva, tuttavia, ribaltata dal giudice di appello che, a fondamento della sentenza di rigetto della pretesa del lavoratore, rilevava la circostanza che lo stesso aveva stipulato con la cessionaria un accordo transattivo in base al quale aveva accettato l’erogazione di un incentivo all’esodo, avendo raggiunto i requisiti pensionistici.

Il ricorso proposto dal lavoratore per la cassazione della sentenza d’appello è stato accolto dalla Suprema Corte la quale ha ricordato che soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; circostanza, quest’ultima, che ricorre solo il presenza dei presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. che consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto.
L’ unicità del rapporto viene invece meno qualora, come nel caso in questione, il trasferimento sia stato dichiarato invalido. Nel caso in cui, dunque, venga accertata l’invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa deve considerarsi instaurato in via di mero fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive dell’ultimo rapporto sono inidonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora esistente con il cedente. In tale ipotesi il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell’originario cedente.
Pertanto, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.

Inoltre, con riguardo alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria, i Giudici di legittimità hanno precisato che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta; non è, di contro, condivisibile l’argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, il lavoratore avrebbe fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima aveva con la cedente. Tale assunto si baserebbe, difatti, sull’erroneo presupposto dell’esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che, alla luce di quanto specificato, deve invece ritenersi escluso.