CCNL Telecomunicazioni: avviata la procedura di raffreddamento

Le OO.SS. premono per il rinnovo contrattuale, superando le divergenze con la parte datoriale

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 13 gennaio 2025, che sono state avviate le procedure di raffreddamento relative al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Nel corso dell’incontro tenutosi il 18 dicembre scorso con Asstel si è discusso di vari aspetti, tra cui l’istituto della malattia e del lavoro agile/controllo della prestazione, temi che hanno fatto registrare delle considerevoli distanze; in quanto, Asstel continua a chiedere un modello di pagamento dei primi 3 giorni di malattia con un decalage di pagamento. La maggiore distanza, però, si registra sulla parte economica, con la parte datoriale che vuole procrastinare ancora la discussione, stabilendo un incontro per il mese di febbraio. Le OO.SS. hanno affermato che, trattandosi di un contratto scaduto da 2 anni, servono risposte immediate e le lavoratrici ed i lavoratori necessitano degli aumenti salariali in linea con l’inflazione, recuperando 2 anni di ritardo segnati da fenomeni inflattivi imprevisti, che hanno pesato sul potere di acquisto. Le Sigle sindacali auspicano che il rinnovo possa avviare in tempi brevi. 

PMI: le nuove misure sul lavoro

Il governo ha varato un Disegno di legge che introduce semplificazioni in materia di salute e sicurezza per le piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 14 gennaio 2025, n. 111).

Il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 gennaio scorso, include alcune misure di semplificazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il testo introduce e disciplina una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano questa tipologia di aziende in relazione, tra l’altro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltà di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitività.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti lavoristici, il provvedimento prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI e che ne rafforzino i livelli di sicurezza.

Inoltre, viene modificato il D.Lgs.n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

 

CCNL Elettrici Imprese Minori: approvata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono 335,00 euro sul parametro medio di riferimento

Lo scorso 13 gennaio Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil hanno approvato, con voto unanime, la proposta di piattaforma per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico 2025-2027, scaduto lo scorso 31 dicembre.
La richiesta economica complessiva (TEC) avanzata dai sindacati alle controparti datoriali per il triennio è pari a 335,00 euro sul parametro medio di riferimento.
La piattaforma è  immediatamente inviata alle controparti Elettricità Futura, Utilitalia, Energia Libera per iniziare la trattativa il prima possibile.
Secondo i sindacati, diviene necessario il rinnovo del CCNL, al fine di migliorare la situazione dei salari, finalizzata al recupero del potere di acquisto delle retribuzioni e al potenziamento del welfare contrattuale. 

CIPL Agricoltura Operai Lucca: rinnovato il contratto provinciale per i dipendenti del settore

Siglato il rinnovo del contratto per gli operai agricoli della provincia di Lucca con aumenti retributivi, welfare e nuove figure professionali

Le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto il contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lucca insieme alle associazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti, Cia Toscana Nord, inserendo delle importanti novità all’interno del rinnovo. Il contratto integrativo è in vigore dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027, continuando a produrre i suoi effetti fino ad un eventuale rinnovo. 
A tal proposito, a partire da novembre 2024, le retribuzioni sono incrementate del 6,2%. Per quel che concerne, invece, la classificazione del personale sono state introdotte nuove figure professionali, quali: responsabile di sala, capo cuoco e mastro birraio, nell’area agricola legata a enoturismo e gastronomia; bagnino-addetto alla piscina, per aziende che offrono servizi turistici e addetto al birrificio agricolo, specializzato nella produzione artigianale di birra.
In materia di prestazioni welfare, per il fondo integrativo malattia infortunio ed assistenza varia vengono inserite misure di sostegno per gli operai a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato che hanno svolto almeno 102 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti. Nella fattispecie, gli interventi consistono in:
– assegno per la nascita di un figlio di un importo massimo pari a 500,00 euro;
– assegno per l’acquisto di occhiali da vista di un importo massimo pari a 200,00 euro
Dal 1° luglio 2025 è operativa la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, al fine di garantire standard elevati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 13 gennaio 2025, n. 4).

L’articolo 1372 del codice civile, nel disciplinare l’efficacia del contratto, stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

 

Lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, cosiddetto ”mutuo consenso”, rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto; esso è, infatti, espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale (posto in essere nel loro interesse), anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate fornisce all’Istante la corretta qualificazione fiscale da attribuire, ai fini IRPEF, alle somme da restituire al committente a seguito dello scioglimento del contratto.

 

L’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR prevede che “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

L’articolo 71, comma 2, del TUIR prevede poi che i redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, sostenute nel medesimo periodo d’imposta.

 

Già nella circolare n. 28/E/2006 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che la ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20% del compenso e che le ritenute operate vanno versate nei tempi e nei modi ordinari.

 

Con riferimento al caso di specie, dunque, in relazione al rimborso delle somme anticipate, la Società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla Società, sia nei riguardi del Leasing, sia nei riguardi del Committente.

Le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.

Per quanto concerne l‘indennizzo per inflazione, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, esso costituisce, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, in quanto derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere.

 

Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che la Società dovrà applicare la ritenuta nella misura del 20% sia sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.