PA, prorogata la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

L’inapplicabilità dei termini è stata spostata con il D.L. 202/2024 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 87).

Con l’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) si è estesa fino al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 per le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge ha differito sempre al 31 dicembre 2025 il termine, previsto dal comma 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995, entro il quale le PA sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Inapplicabilità del regime sanzionatorio

Il Decreto Milleproroghe 2025 (con l’articolo 1, comma 3) ha anche modificato l’articolo 9, comma 4 del D.L. n. 228/2021 prorogando fino al 31 dicembre 2025 (dal 31 dicembre 2024) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000. Pertanto, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili in questione.

 

CCNL Riscossione Tributi: presentata la piattaforma unitaria

Tra le richieste dei sindacati la riduzione dell’orario di lavoro (35 ore) e l’aumento del 15% di tutte le voci economiche

Nei giorni scorsi Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno sottoscritto la Piattaforma per il rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate Riscossione ed Equitalia Giustizia. 
Di seguito le richieste di maggior rilievo.
Orario e organizzazione del lavoro 
I sindacati chiedono:
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 ore;
– la riduzione dell’orario di sportello a 6 ore.
L’ampliamento delle flessibilità orarie.
Inquadramento professionale
Viene richiesta l’eliminazione delle attività specialistiche previste nelle declaratorie.
Formazione 
In merito alle ore di formazione viene richiesto che le ulteriori 26 ore annuali vengano retribuite e svolte in orario di lavoro con apposito giustificativo.
Intelligenza Artificiale
Si richiede l’istituzione di un “Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione”.
Ferie
In merito alle ferie si richiede il riconoscimento di una giornata di ferie in più per tutte le lavoratrici ed i lavoratori.
Parte economica
I sindacati chiedono l’aumento del 15% di tutte le voci economiche e l’estensione dell’assistenza sanitaria a tutte le
lavoratrici ed i lavoratori con un minimo di  500,00 euro. 

Concordato preventivo biennale: modello F24 per regime di ravvedimento per società o associazioni

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del TUIR (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 gennaio 2025, n. 1/E).

Con la risoluzione n. 50/E/2024 erano già stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Pertanto, con la nuova risoluzione in commento, l’Agenzia illustra le modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni.

 

Con il provvedimento n. 403886/2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione della suddetta imposta sostitutiva. In particolare, è stato previsto che per le società e le associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR , l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;

  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

L’Agenzia, dunque, chiarisce che in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato:

 

“73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano, comunque, validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Tasso di disparità di genere: pubblicato il decreto interministeriale

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del provvedimento (D.M. 30 dicembre 2024, n. 3217).

Il D.M. n. 3217/2024 che individua, per l’anno 2025, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11 della Legge 92/2012, è stato pubblicato nella sezione “Normativa” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il provvedimento, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, elenca rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del decreto i settori e le professioni in oggetto.

In particolare, dalla tabella A, si rileva, fra gli altri dati, nel settore dell’agricoltura un tasso di disparità uomo-donna pari al 47,9%, nel settore industria estrattiva pari al 82,2% e in quello dei servizi di trasporto e magazzinaggio al 56,4%. La tabella B riporta, fra le professioni individuate, un tasso di disparità, ad esempio, del 95,9% per gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche, del 65,1% per gli agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia, del 34,4% per gli imprenditori e responsabili di piccole aziende e del 17,1% per le professioni non qualificate nel commercio e nei servizi.

Quas: le novità 2025

Previsti aumenti per visite specialistiche e prestazioni odontoiatriche 

Il Quas, la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, ha previsto per il 2025 l’incremento dell’importo massimo rimborsabile per le seguenti prestazioni:
– visita specialistica: 80,00 euro;
– visita specialistica in gravidanza: 80,00 euro 
– Pacchetti di prevenzione:
– Pacchetto A:  importo massimo rimborsabile 250,00 euro
– Pacchetto B1: importo massimo rimborsabile 200,00 euro.
Prestazioni odontoiatriche:
Ablazione del tartaro: 80,00 euro;
Estrazione di dente o radice: 50,00 euro.
Per le prestazioni con rimborso in forma indiretta da parte del Fondo è applicata una compartecipazione alla spesa del 10% sulla quota rimborsabile.