Decreto milleproroghe 2025: le disposizioni in materia fiscale

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe) pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2024, n. 302, è entrato in vigore il 28 dicembre e prevede disposizioni urgenti in materia di termini normativi in materia di lavoro, in ambito economico e fiscale.

Il Decreto si compone di 22 articoli che recano disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, riguardanti vari ambiti, tra cui turismo, sport, agricoltura e pubblica amministrazione.

 

L’articolo 3 al comma 1, in particolare, stabilisce la proroga al 30 novembre 2025 del termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull’IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia COVID-19. Il comma 2, poi, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alla sospensione della responsabilità per l’inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, siano prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Il comma 3 modifica l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio, estendendo il termine di presentazione dell’istanza di trasferimento fino al 31 dicembre 2025. A seguire, il comma 6 prevede che il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sia prorogato fino al 31 marzo 2025.  Infine, il comma 9, apportando modifiche all’articolo 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026“.

 

L’articolo 12 del nuovo Milleproroghe, relativamente al regime del 5 per mille riservato alle ONLUS, all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, proroga di un anno il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF.

 

L’articolo 13 interviene sull’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, per prorogare al 31 marzo 2025 il termine entro il quale scatta l’obbligo, per alcune categorie di imprese, di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali.

 

Infine, per quanto riguarda il settore turistico, l’articolo 14 prevede:

  • la proroga fino al 31 ottobre 2025 del termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi: uno sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, l’altro sotto forma di contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione;

  • la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024;

  • la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

CIPL Edilizia Artigianato Piacenza: determinato l’EVR per i dipendenti del settore

La seconda tranche dell’elemento variabile della retribuzione viene erogata unitamente alle retribuzioni di gennaio 2025

Le Organizzazioni datoriali edili artigiane di Piacenza e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno siglato, il 12 dicembre 2024, il verbale di accordo per la determinazione dell’elemento variabile della retribuzione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani che operano nel settore dell’edilizia e affini. Le Parti dichiarano di aver raggiunto gli obiettivi a livello territoriale per il riconoscimento dell’EVR e viene determinato, nella misura del 3,45% dei minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2023, e suddiviso per livello di inquadramento contrattuale. L’elemento variabile della retribuzione viene erogato in due tranche, la prima erogata unitamente alle retribuzioni spettanti per dicembre 2024, la seconda unitamente alle retribuzioni spettanti per gennaio 2025. A beneficiare dell’emolumento sono i lavoratori in forza nel mese di dicembre 2024, proporzionando l’importo spettante ai mesi di servizio prestati nell’anno 2023. Per gli apprendisti viene riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione ed è riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale per i lavoratori con contratto a tempo parziale. Gli importi dell’EVR sono indicati nella tabella riportata di seguito.

Livello EVR annuo intero EVR annuo ridotto
7 825,29 412,65
6 735,71 367,86
5 613,15 306,58
4 571,73 285,86
3 531,46 265,73
2 477,61 238,81
1 408,74 204,37

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Milleproroghe: le novità

Il D.L. n. 202/2024 prolunga fino alla fine del 2025 la possibilità di utilizzo della causale basata sulle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nei contratti a tempo determinato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 gennaio 2025).

Il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. n. 2024/2024) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 dicembre scorso e presenta alcune novità in materia di lavoro. Innanzitutto, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015.

Inoltre, sul versante del lavoro pubblico, il provvedimento limita a 3 anni a decorrere dal 2025 le facoltà assunzionali previste nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
Viene poi prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà per le ONLUS di accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille anche se non iscritte al RUNTS;
Infine, viene assegnata al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioniLEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.

 

Regime franchigia IVA piccole imprese: la comunicazione preventiva

L’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 dicembre 2024, n. 460166).

La direttiva UE 2020/285 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all’interno dell’Unione europea. La citata direttiva implementa il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per le piccole imprese. Le novità consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:

  • sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea;

  • conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;

  • conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore a euro 100.000.

Per piccole imprese si intende qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini dell’IVA (Titolo III della Direttiva -IVA), indipendentemente dalla loro forma (lavoratori autonomi, liberi professionisti, start-up, società costituite, persone fisiche che svolgono attività economica, ecc.) e il cui fatturato annuo all’interno dell’Unione europea non supera i 100 000 EUR (regime transfrontaliero per le PMI) o la soglia nazionale annua o settoriale dello Stato membro di stabilimento (regime nazionale per le PMI).

 

L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta.

In particolare, le piccole imprese che non superano le soglie di volume di affari annue sopra richiamate possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, compreso l’assolvimento dell’imposta, per tutte le cessioni/prestazioni B2B e B2C effettuate in uno o più degli altri Stati membri.

 

I soggetti passivi stabiliti in Italia, per essere autorizzati all’adozione del regime, devono inviano una comunicazione preventiva attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In conformità ai requisiti previsti da ogni Stato membro ai fini dell’accesso al regime, la comunicazione preventiva può essere inviata da professionisti e piccoli operatori economici che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, svolgono attività artigianali, professionali o commerciali (con alcune eccezioni).

La trasmissione della comunicazione preventiva, consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX” e deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

 

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla trasmissione, l’Agenzia effettua controlli sulle informazioni contenute. Superati i controlli, la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva viene trasmessa agli Stati di esenzione indicati nella stessa.

All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.

CCNL Pesca Cooperative: previsti nuovi aumenti

I nuovi minimi decorrono dal 1° gennaio 2025

L’accordo del 28 giugno 2024 siglato da Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-cgil, Uilpesca ha previsto nuovi minimi dal 1°gennaio  per i dipendenti da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.
Di seguito gli importi della seconda tranche di aumenti.

Livelli Parametro Retribuzione al 1° gennaio 2025
7 100 1553,67
6 109 1693,52
5 114 1771,17
4 120 1864,40
3 129 2004,22
2 140 2175,13
1 152 2361,57
Quadro 162 2516,93