CIRL Pesca Veneto: siglato il rinnovo contrattuale

L’accordo prevede una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata lavorativa prestata nei week-end

La Fai-Cisl Veneto ha reso noto, mediante nota stampa del 20 dicembre scorso, la sottoscrizione del contratto integrativo regionale del settore della Pesca che vede coinvolte le tre marinerie di Chioggia, Caorle e Pila. L’accordo giunge dopo un negoziato lungo e complesso durato quasi un anno. 
Il documento contiene al suo interno importi novità in materia di indennità. Infatti, dal 14-15 dicembre 2024 e fino al 4-5 gennaio 2025, una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata di lavoro effettuata il sabato e la domenica. La stessa compensazione è estesa a tutte le festività. Inoltre, per quanto concerne il tema della salute e della sicurezza viene stabilito un impegno importante: quello di creare un percorso per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di marineria. 

Sequestro preventivo: gli adempimenti fiscali del custode giudiziale

Nell’ambito di una procedura cautelare di sequestro giudiziario e conservativo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito gli adempimenti fiscali a carico del custode giudiziale nominato dal giudice (Agenzia delle entrate, risposta 20 dicembre 2024, n. 268).

In merito agli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore giudiziario con riferimento ai beni oggetto di sequestro preventivo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che per il trattamento tributario dei redditi derivanti da tali beni sia applicabile la disciplina relativa all’eredità giacente, dettata dall’articolo 187 del TUIR e dall’articolo 5ter del D.P.R. n. 322/1998.

Nello specifico, l’articolo 5ter prevede che i curatori di eredità giacenti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 delTUIR, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

  • le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

  • la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

La medesima disposizione precisa che, inoltre, che nei confronti del curatore o dell’amministratore i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni, sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

Tale disciplina va coordinata con l’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) che delinea il regime fiscale dei beni oggetto dei provvedimenti di sequestro ”antimafia” e confisca non definitiva applicabile a tutte le ipotesi di sequestro preventivo disposto ex articoli 321 del codice di procedura penale, 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

 

Riguardo al caso di specie, l’Agenzia ritiene che le disposizioni in materia di eredità giacente, di cui agli articoli 187 del TUIR e 5ter del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, siano applicabili a decorrere dalla prima nomina a custode giudiziario. Tale disciplina, quindi, convive con l’articolo 51 del Codice antimafia.

Al riguardo, come già chiarito con la risoluzione n. 62/E/2007, il differimento dei termini contemplato dall’articolo 5ter è volto a consentire, al soggetto che assume ex novo i compiti dell’amministratore/custode di un complesso di beni, di reperire e predisporre la documentazione necessaria per adempiere gli obblighi di natura contabile e tributaria. Tale conclusione vale, tanto più, nell’ipotesi in cui la seconda nomina confermi, nel ruolo di custode giudiziale, il medesimo soggetto, sia pure in sede civile oltre che in sede penale.

Dunque, è con il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari che sorge l’esigenza di amministrare il patrimonio provvisoriamente privo di titolare ed è da quel momento che decorrono i termini di favore previsti dalla normativa.

Pertanto, gli adempimenti fiscali a carico dell’istante, custode giudiziario dei beni della defunta, sono:

  • presentare, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro 6 mesi dalla data di nomina a custode giudiziale, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2023 Periodo d’imposta 2022;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2022, con interessi e senza alcuna sanzione;

  • presentare, nei termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 periodo di imposta 01.01.2023 31.10.2023 (data del decesso);

  • presentare, entro i termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 Periodo di imposta 01.11.2023 31.12.2023;

  • non versare alcun acconto Irpef per l’anno di imposta 2023

  • versare il saldo Irpef per il periodo di imposta 2023, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro il termine prorogato di 6 mesi decorrente dalla scadenza ordinaria (30 giugno 2024) benché tale scadenza cada di giorno festivo e, dunque, entro il 30 dicembre 2024;

  • presentare, entro i termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi Modello Persone Fisiche, relative all’anno in cui è intervenuto il sequestro (2024) e seguenti;

  • versare gli acconti Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati, nei termini ordinari.

CIRL Alimentari Artigianato Veneto: prorogato il contratto fino a dicembre 2025

Le Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) e dei versamenti alla previdenza complementare

Il giorno 17 dicembre 2024 Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in attesa di avviare un nuovo confronto per il rinnovo del contratto regionale, si sono incontrate per definire e garantire I’erogazione degli elementi economici regionali e dei versamenti alla previdenza complementare previsti dal CCRL del 25 luglio 2022. 
Per i dipendenti della Regione Veneto del settore alimentare artigiano, alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione e altre attività, Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) fino al 31 dicembre 2025, da corrispondere negli importi e secondo le modalità previste dall’art. 22 del CIRL 25 luglio 2022. 
Rispetto invece a quanto previsto dagli artt. 23 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore alimentazione” e 30 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore panificazione” del CIRL di cui sopra, le Parti hanno confermato i versamenti mensili alla previdenza complementare negli importi ivi previsti.  

NASpI e riacquisto della capacità lavorativa: le indicazioni

Necessario allegare il certificato medico alle richieste di trattamento presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 27 dicembre 2024, n. 4468).

L’INPS comunica che, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto ente.

Tali certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Infine, le indicazioni fornite con il messaggio in commento  decorrono dal 1° marzo 2025.

CCNL Metalmeccanica Artigianato (Conflavoro-Confsal): siglato l’accordo integrativo

L’accordo prevede nuovi minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025 e modifiche ad alcuni istituti contrattuali

Il 20 dicembre scorso la Conflavoro Pmi e Fesica, con l’assistenza della Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanica Artigianato siglato il 10 gennaio 2024, ridefinendo alcuni istituti del contratto e concordando nuovi minimi retributivi per gli impiegati del settore. Le variazioni apportate decorrono dal 1° gennaio 2025. Nella fattispecie viene indicata una modifica al campo di applicazione inserendo, per il settore della metalmeccanica e installazione impianti, l’attività di progettazione industriale e di macchine; mentre all’art.9 relativo alla flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità viene precisato che “le ore lavorare in eccedenza a quelle programmate e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa consentirlo“. Per quel che riguarda i permessi per ex festività, l’accordo indica che se i rapporti di lavoro sono iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore viene corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato. Modificati anche gli istituti delle ferie e della tredicesima mensilità. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, invece, le ferie, le mensilità aggiuntive e gli eventuali elementi retributivi vengono corrisposti e frazionati sulla base di regole specifiche di maturazione. Inoltre, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del contratto, è previsto un’indennità di vacanza contrattuale pari all’1% del valore minimo tabellare. L’indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive. 
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, vengono stabiliti nuovi minimi retributivi con le seguenti decorrenze:
1° gennaio 2025;
1° luglio 2025;
1° marzo 2026;
1° novembre 2026
Di seguito le tabelle con gli importi aggiornati per il relativo settore di appartenenza.

Settore Metalmeccanica e Installazione impianti
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 2.020,00  2.051,00  2.082,00 2.108,00
2 1.879,00  1.908,00 1.938,00 1.961,00
3 1.775,00 1.802,00 1.830,00 1.852,00
4 1.706,00 1.733,00 1.759,00 1.781,00
5 1.608,00 1.633,00 1.658,00  1.678,00
6 1.549,00 1.573,00 1.597,00  1.617,00
7 1.477,00 1.500,00 1.523,00  1.542,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. 

Settore Odontotecnica
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 1.904,00 1.935,00 1.966,00 1.977,00
2  1.804,00  1.833,00   1.863,00   1.873,00 
3  1.631,00  1.657,00   1.684,00   1.693,00 
4  1.535,00  1.560,00   1.585,00   1.594,00 
5  1.471,00  1.495,00   1.518,00   1.527,00 
6  1.415,00  1.438,00   1.461,00   1.469,00 

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Orafi, argentieri e affini
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1  2.021,00  2.052,00  2.083,00  2.109,00
2  1.883,00  1.912,00  1.941,00  1.965,00
3  1.714,00  1.741,00  1.767,00  1.788,00
4  1.612,00  1.637,00  1.662,00  1.682,00
5  1.550,00  1.574,00  1.598,00  1.618,00
6  1.470,00  1.493,00  1.515,00  1.534,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Restauro artistico dei beni culturali
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
Quadro Super 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
Quadro 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
1 2.517,00 2.552,00 2.588,00 2.650,00
2 1.936,00 1.964,00 1.991,00 2.039,00
3 1.800,00 1.825,00 1.850,00 1.895,00
4 1.775,00 1.800,00 1.825,00 1.869,00
5 1.664,00 1.687,00 1.711,00 1.752,00
6 1.589,00 1.611,00 1.634,00 1.673,00

Al Quadro Super va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. Inoltre, al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100,00 euro mensili.