Crisi ucraina: sostegni alle imprese

Con il comunicato del 18 marzo 2022, n. 68, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rende nota l’approvazione di un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di seguito le misure relative al sostegno alle imprese.

Ai fini del sostegno alle imprese, sono previste le seguenti misure:

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia SACE: le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24. Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro e può concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale;

Imprese energivore di interesse strategico: fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, coprono il 90% dell’importo del finanziamento concesso. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica. Inoltre, fino a 150 milioni di euro sono destinati a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato;

Integrazione salariale: per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico;

Agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi: l’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento;

Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca: alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. È prevista la cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore energetico;

Rinegoziazione dei mutui agrari e garanzia ISMEA: al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, le esposizioni in essere concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, potranno essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione potranno essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura: la dotazione del fondo, ai fini dell’erogazione dei contributi alle imprese, è incrementata di 35 milioni di euro per il 2022;

Credito d’imposta IMU per il comparto turistico: per il 2022 è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;

Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi: al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese;

Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi: fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione;

Autotrasporto: gli interventi sono volti a mitigare gli aggravi economici per il settore derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e si aggiungono a quelli già adottati con il precedente decreto energia (Dl 17/2022) per complessivi 80 milioni di euro. Essi prevedono:
   * l’istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti con una dotazione di circa 500 milioni di euro per l’anno 2022;
   * il rifinanziamento dei contributi per i cosiddetti ‘marebonus’ e ‘ferrobonus’, per incentivare il trasporto delle merci via mare e attraverso le ferrovie togliendolo dalla strada e per favorire lo sviluppo dell’intermodalità;
   *l’inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante. In particolare, nei contratti stipulati in forma scritta, deve essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Per i contratti di trasporto merci conclusisi in forma non scritta si prevede che il corrispettivo venga determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
   * ulteriori sostegni al settore con lo stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori che provvede, tra l’altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e di ulteriori 5 milioni per la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli;
   * l’esonero per l’anno 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti. La misura comporta per il settore un risparmio complessivo di circa 1,4 milioni di euro e ne beneficeranno circa 3.114 imprese di autotrasporto merci.

 

Nessun conflitto di interessi per l’avvocato che difende i soci di Snc

Non integra l’illecito di cui all’art. 24 del codice deontologico forense l’attività dell’avvocato che assume la difesa di alcuni soci di Snc (Corte di Cassazione – sentenza 15 marzo 2022, n. 8337).

Ai sensi dell’art. 24 cod. deont. forense sul “conflitto di interessi”, l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale, quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
Secondo il co. 3 del medesimo articolo, il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
Elemento costitutivo di entrambi gli enunciati è la individuazione della parte assistita e del cliente del professionista, ossia del soggetto che gli abbia conferito mandato, in relazione ad un diverso soggetto per il quale pure egli abbia assunto l’incarico professionale, ma in conflitto di interessi col primo.
Nel caso di specie, i giudici della Corte hanno ritenuto “errore di diritto” considerare l’incarico dell’avvocato assunto nell’interesse di una società in nome collettivo automaticamente relativo anche a un interesse dei singoli soci, tale da ravvisare quindi il conflitto di interessi rilevante di cui all’art. 24 cod. deont. forense.
Devono essere presi in considerazione, i principi consolidati in tema di diritto delle società personali. Ed invero, costituisce principio da tempo affermato che le società personali, pur prive di personalità giuridica, sono soggetti del diritto.
Ciò deriva dal disposto positivo dell’art. 2266 c.c., intitolato alla rappresentanza della società, secondo cui la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Non solo, quindi, una comproprietà dei beni con vincolo di destinazione, ma un nuovo soggetto giuridico. La soggettività è fondata, altresì, sulle ulteriori disposizioni, regolanti la sede e la ragione sociale, il divieto di concorrenza in capo ai soci, il conferimento di beni in proprietà della società, e, al di fuori della disciplina delle società, gli artt. 2659 e 2839 c.c., in tema di trascrizioni ed iscrizioni immobiliari.
È vero che, ai sensi degli artt. 2267, 2191 e 2313 c.c., il socio illimitatamente responsabile di società personale risponde per le obbligazioni sociali. Si tratta di una responsabilità assimilabile ad una garanzia patrimoniale legale, che ha i caratteri di una responsabilità immediata, solidale, sussidiaria e per obbligazione altrui.
La responsabilità del socio è immediata, nel senso che sorge al momento stesso dell’assunzione in capo alla società; è solidale con la società e con gli altri soci, vincolo non escluso dalla sussidiarietà (Cass. 26 settembre 2013, n. 22093; Cass. 31 luglio 2008, n. 20891), quale obbligazione solidale ad interesse principale di uno dei condebitori.
Per quanto specificamente interessa la presente controversia, la responsabilità sussidiaria dei soci è per debito altrui: perché il socio non risponde di un debito sorto immediatamente in capo a lui, ma di un debito della società, soggetto distinto (arg. ex artt. 2269 e 2290 c.c., posto che rispondono entrambi, con limitazione dell’obbligo di conferimento anche nelle società personali, mentre nel bilancio non viene meno una posta passiva, quando paga il socio).
Si parla di garanzia ex lege e di una “responsabilità da posizione”, ma, se pure si voglia usare tale espressione per sottolineare che concerne indistintamente tutti i debiti dell’obbligato principale, con ciò non deve però ritenersi scalfito il principio della alterità soggettiva e della responsabilità per debiti altrui.
Detto altrimenti, pur se il socio risponde non dello specifico debito contratto in nome e per conto dell’ente, ma per tutti i debiti sociali, resta che non si tratta di debito originato come proprio.
In tal senso, una volta acquisita la distinta soggettività della società di persone rispetto alle persone dei suoi soci, il “debito sociale” configura in ogni caso un debito non già proprio del socio, ma unicamente della società, il socio illimitatamente responsabile venendo ad assumere, piuttosto, la posizione di mero garante ex lege per un debito altrui.
L’orientamento si sostanzia nel rilevare che la società costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci; che la responsabilità verso terzi dei soci, sancita dagli artt. 2304 e 2291 c.c., si atteggia come una forma di garanzia fissata ex lege; tanto che il socio, il quale ha provveduto a pagare il debito sociale, ha azione di regresso nei confronti della società.
Onde, sebbene sia innegabile la riferibilità ai soci dell’esercizio dell’impresa e delle obbligazioni che ne derivano, tale constatazione della situazione resta di natura esclusivamente economica e fattuale, la quale non induce a concludere che manchi un diverso soggetto giuridico. Alla fine, invero, quel discorso potrebbe farsi per qualsiasi società, anche di capitali, o per le associazioni ed altri enti non commerciali, per i quali il soggetto sottostante al “velo” resta pur sempre il socio o associato.
Ne deriva, in conclusione, che l’avere assunto incarichi pur sempre per la società o per soci in posizioni analoghe (quelli non receduti), in posizione contrapposta a quella di altro socio (quello receduto), non integra l’illecito de quo.

CIPL Edilizia Industria – Pesaro: stabilito l’EVR per il 2023

Definito il rinnovo dell’ EVR per gli addetti del settore Edile Industria della Provincia di Pesaro Urbino

In data 21 dicembre 2022 Ance Pesaro Urbino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo sul rinnovo dell’EVR relativamente all’anno 2023 per gli addetti del settore Edile Industria della Provincia di Pesaro Urbino.
Come previsto dal CCNL Edilizia – Industria, infatti, le Parti Sociali hanno verificato che i quattro parametri (numero lavoratori iscritti, ore, numero di imprese iscritte e massa salariale denunciata alla alla Cassa Edile di Pesaro) abbiano registrato un andamento positivo e, sulla base dei dati verificati, le imprese tenute all’applicazione dell’Accordo integrativo del 19 settembre 2019 per la Provincia di Pesaro Urbino (accordo istitutivo dell’EVR) riconosceranno ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2023 l’EVR nella misura del 4% calcolata sui  minimi tabellari.
Le imprese potranno applicare ai loro dipendenti l’EVR calcolato su base territoriale oppure un valore di EVR ridotto nel caso in cui dimostreranno la presenza di uno o più indicatori aziendali negativi.
Nel caso di applicazione dell’EVR su base aziendale, l’impresa dovrà provvedere ad un confronto dei propri dati relativi ad ore denunciate in Cassa Edile e volume d’affari valido ai fini IVA, tra la media del triennio 2022/2021/2020 e quella del triennio 2021/2020/2019.
Se entrambi i parametri risultassero positivi, l’impresa erogherà l’EVR nella percentuale maturata a livello territoriale, mentre se entrambi i parametri risultassero negativi, l’impresa non dovrà erogare nulla a titolo di EVR; infine se uno dei due parametri risultasse pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%.
In entrambi i casi l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad Ance Pesaro ed alla Cassa Edile.

Artigianato: aggiornato SINAWEB per le domande FSBA 2022

Aggiornato il sito nazionale SINAWEB per poter presentare la domanda di assegno ordinario FSBA per il 2022, nel rispetto delle procedure nazionali previste.

L’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, ogni accordo dovrà avere una durata massima di un mese e non si potrà fare un accordo “passante” ad esempio dalla metà di un mese alla metà del mese successivo. Se l’azienda ha avuto bisogno della cassa integrazione sia a gennaio che a febbraio e marzo, serviranno quindi tre diverse pratiche FSBA, tre diversi verbali di accordo sindacale, tre diversi ticket INPS (di tipo Assegno ordinario FSBA anno 2022).
Non sono validi verbali personalizzati, pertanto è accettato esclusivamente il pdf del verbale di accordo sindacale scaricato da SINAWEB.
Non esiste proroga automatica, se a fine periodo richiesto c’è ancora bisogno di cassa integrazione e se l’azienda ha ancora giorni residui da utilizzare (massimo utilizzo 13 settimane nel biennio mobile), occorre presentare in SINAWEB una nuova domanda FSBA.
Ogni protocollo FSBA deve avere il proprio specifico verbale ed il proprio ticket. Se l’azienda per esempio nell’anno presenta 10 assegni ordinari, dovrà avere 10 ticket INPS diversi.
Per gennaio, febbraio e marzo 2022 il verbale di accordo sindacale può essere retroattivo, con data di firma del verbale eccezionalmente non preventiva.
La scadenza di presentazione delle domande è il 31 marzo 2022. Tuttavia, tale scadenza è indicativa e non tassativa.

CCNL AGENZIE DI VIAGGI: posticipate le tranche di una tantum

 

 

Firmato il 9/3/2022, tra FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, l’accordo che posticipa le tranche di una tantum previste per il mese di aprile e giugno 2022 dal CCNL per i dipende per i dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo

Le Parti, considerata la situazione di crisi in cui si trova ancora oggi l’intero settore del turismo e delle agenzie di viaggi, imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19, si sono incontrate il 9 marzo 2022 e hanno convenuto:

a) di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31/10/2022, la II e la III tranche di una tantum, (art. 151 del CCNL 24/7/2019), rispettivamente da aprile 2022 ad ottobre 2022 e da giugno 2022 a novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia;

b) per i lavoratori che dovessero cessare il rapporto di lavoro entro la data del 31/10/2022, il riconoscimento della II e la III tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali;

c) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore nel mese di settembre 2022.