Maternità e paternità: consultazione domande e pratiche

L’INPS ha rilasciato una nuova funzionalità che permette la consultazione delle domande e delle pratiche di congedo di paternità e maternità, congedo parentale, e riposi giornalieri (INPS, messaggio 31 luglio 2025, n. 2409). 

I genitori lavoratori, gli Istituti di patronato e il Contact Center Multicanale, potranno visualizzare e consultare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (per allattamento) e assegno di maternità dello Stato attraverso il nuovo servizio messo a disposizione dall’INPS.

 

La funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” alla sezione “Le tue domande e pratiche”.

 

Più nel dettaglio, sarà possibile consultare:

 

1) nella sezione “Domande” – le domande di congedo di paternità obbligatorio inoltrate all’Istituto mediante i diversi canali telematici (online, Contact Center Multicanale). Si specifica che, nel caso in cui la domanda sia nello stato “Trasmessa in sede”, accedendo al dettaglio della stessa tramite la voce “Visualizza domanda” della colonna “Azioni” è possibile visualizzare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio associate a tale domanda;

 

2) nella sezione “Pratiche” – le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri per allattamento, assegno di maternità dello Stato. Per ciascuna pratica è possibile visualizzare il dettaglio della stessa tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni”. 

 

Nel messaggio in commento, viene anche riportato il link che permette di accedere al servizio.

Fondo Fasi: da luglio nuove prestazioni sanitarie e rimborsi analisi per gli iscritti al Fondo

Completata la terza fase di aggiornamento dei servizi di assistenza sanitaria

A luglio 2025 il Fondo Fasi ha completato la 3° fase di aggiornamento del proprio servizio di assistenza sanitaria, ampliando l’offerta per i suoi assistiti. Le novità principali includono l’introduzione di nuove prestazioni sanitarie specialistiche come:
– il pacchetto per la prevenzione della parodontite e sempre in ambito odontoiatrico, il rimborso per la riabilitazione protesica con faccette in caso di evento traumatico;
– il pacchetto per la riabilitazione in caso di l’incontinenza urinaria;
– il pacchetto per il contrasto alle patologie del microcircolo;
– il pacchetto per le patologie muscolo-scheletriche.
È stata, inoltre, creata una nuova sezione dedicata alla Medicina Fisica e Riabilitativa, che include il rimborso per diverse analisi.
L’obiettivo di questi aggiornamenti è offrire un’assistenza sanitaria integrativa più completa, frutto di un’attenta analisi delle esigenze degli assistiti.

CIRL Metalmeccanica Artigianato Lombardia: siglato il rinnovo

Tra i punti chiavi flessibilità dell’orario di lavoro e determinazione del nuovo Elemento Regionale Lombardia

Lo scorso 22 luglio 2025 Confartigianato Imprese Lombardia, Cna Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia e Fim-Cisl, Uilm-Uil hanno siglato il rinnovo del CIRL per i settori Metalmeccanica, Installazione di impianti, Autoriparazione, Odontotecnica, Orafi Argentieri, Affini e Restauro beni culturali. L’accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 luglio 2029. 
I punti chiave del contratto riguardano principalmente l’orario ordinario di lavoro e la sua modulazione con la previsione della possibilità per l’azienda di adottare diverse modalità di distribuzione nell’arco della settimana o di cicli di più settimane oppure di organizzare l’orario su base plurisettimanale, con periodi di orario diversi che non superano i 6 mesi.
Pertanto è stato previsto un regime di flessibilità da adottarsi in alternativa ai regimi previsti dall’art.19 del contratto e che consente all’azienda di realizzare diversi regimi di orario in periodi con superamento dell’orario ordinario fino a un massimo di 48 ore settimanali per un periodo non superiore a 5 mesi.
E’ stato previsto un ulteriore regime di orario adottabile dall’azienda in base al quale le eventuali ore eccedenti l’orario normale vengono accantonate in un conto individuale chiamato Banca Ore che comprende permessi retribuiti, ex-festività, ore supplementari e straordinario, tradotti in termini di orarie o relative maggiorazioni.

Per quanto attiene al premio di produzione collettivo regionale previsto dai CIRL precedenti continua ad essere erogato fino al 31 ottobre 2025. Dal 1° novembre 2025 il suddetto premio cessa di essere erogato e i relativi importi vengono conglobati nel nuovo istituto denominato Elemento Regionale Lombardia.

Meccanica/Installatori

Livello Importo dal 1° novembre 2025 Importo dal 1° luglio 2026 Importo dal 1° febbraio 2027
1A 125,16 135,83 146,50
1 125,16 135,83  146,50
2 112,82 122,75  132,68
2B 102,42 111,80 121,18
3 96,01 105,03 114,05
4 85,69 94,19 102,69
5 80,67  88,86 97,04
6 74,74 82,55 90,35

Orafi/Argentieri

Livello Importo dal 1° novembre 2025 Importo dal 1° luglio 2026 Importo dal 1° febbraio 2027
1Q 125,17 135,85 146,52
1 84,37 95,05 105,72
2 75,16 85,11 95,06
3 64,59 73,65 82,70
4 58,35 66,87 75,39
5 54,60  62,79 70,98
6 49,62 57,39 65,15

Odontotecnici

Livello Importo dal 1° novembre 2025 Importo dal 1° luglio 2026 Importo dal 1° febbraio 2027
1S 97,54 108,62 119,69
1 83,30 93,31 103,33
2 75,78 85,27  94,75
3 63,63 72,20  80,78
4 57,47 65,54  73,61
5 53,68 61,42  69,15
6 49,22  56,66  64,10

Restauro

Livello Importo dal 1° novembre 2025 Importo dal 1° luglio 2026 Importo dal 1° febbraio 2027
QS 28,59 42,89 57,19
Q 28,59 42,89 57,19
1 26,85 40,27  53,70
2 20,65 30,98  41,30
3 19,19 28,79  38,38
4 18,93  28,39  37,86
5  17,74  26,61 35,49
6 16,94  25,41  33,88

 

CCNL Centri Elaborazione dati: firmato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni

Nei giorni scorsi l’Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati-Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali-Lait e Ugl Terziario hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED). Il documento sottoscritto, affermano le OO.SS., punta al futuro e a valorizzare i lavoratori che lavorano nel mondo dell’innovazione digitale.

Dal punto di vista normativo si segnala un aggiornamento della classificazione del personale, attraverso il riconoscimento contrattuale di nuove professionalità come Prompt Engineer e AI Engineer. Ciò consente non solo di accrescere la motivazione e il coinvolgimento del personale, ma anche di migliorare l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei processi aziendali. Non solo, rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le competenze, favorire percorsi di sviluppo professionale e promuovere la mobilità interna, generando benefici concreti sia per i lavoratori che per le imprese.

Dal punto di vista economico le Parti Sociali hanno stabilito un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni. 

Legge di bilancio 2025 e agevolazioni “Prima casa”: nuovi termini e credito d’imposta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate in merito all’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”, in particolare sul termine di due anni entro cui alienare un immobile pre-posseduto e il relativo credito d’imposta (Agenzia delle entrate, risposta 30 luglio 2025, n. 197).

Un contribuente ha acquistato una nuova “prima casa” nel novembre 2024, usufruendo dei benefici previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, e del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998. Al momento di questo nuovo acquisto, l’Istante era già proprietario di un immobile precedentemente agevolato, situato nello stesso Comune della nuova abitazione.
Inizialmente, l’Istante si era impegnato a vendere l’immobile agevolato pre-posseduto entro un anno dal secondo acquisto, in conformità con la normativa vigente allora (comma 4-bis della Nota II-bis). Tuttavia, è intervenuta una modifica legislativa (articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025) che ha esteso questo termine da un anno a due anni.
L’Istante, dunque, ha posto i seguenti quesiti all’Agenzia delle entrate:

– se la modifica normativa che estende il termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto a due anni sia applicabile anche al suo caso, dato che al 31 dicembre 2024 il termine di un anno non era ancora scaduto;

– se sia possibile fruire del credito d’imposta per il riacquisto della nuova “prima casa” anche qualora la rivendita dell’immobile pre-posseduto avvenga entro il nuovo termine di due anni;

– in caso di risposta affermativa al quesito 1 e negativa al quesito 2, quale comportamento concreto adottare, richiamando la possibilità di revocare la dichiarazione di intenti e versare l’imposta dovuta con interessi, senza sanzioni.

 

In risposta, l’Agenzia riepiloga la normativa “prima casa”, che prevede un’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro, a condizione che l’acquirente non sia titolare di altri diritti su case di abitazione già acquistate con agevolazioni. Il comma 4-bis, modificato dalla Legge di bilancio 2025, consente l’agevolazione anche a chi già possiede un immobile agevolato, a condizione che questo venga alienato entro due anni dalla data del nuovo acquisto. La Legge di bilancio 2025 ha, quindi, incrementato il termine da uno a due anni.

 

L’Agenzia, dunque, richiamando la risposta n. 127/2025, chiarisce che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Il nuovo termine di due anni per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto è applicabile anche ai casi in cui, al 31 dicembre 2024, il termine di un anno era ancora pendente.

La modifica normativa della Legge di bilancio 2025 non ha riguardato l’articolo 7 della Legge n. 448/1998, che disciplina il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”. Tale articolo prevede il credito se la nuova casa viene acquisita entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”. Sebbene l’articolo 7 preveda il credito per l’acquisto della nuova casa dopo la vendita della precedente, l’Agenzia ha già riconosciuto l’applicabilità del credito anche nella fattispecie inversa, ovvero quando il nuovo acquisto “prima casa” avviene prima della vendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta (a seguito dell’introduzione del comma 4-bis con la Legge di stabilità 2016).

Tale interpretazione si basa sulla ratio della riforma, che intende agevolare la sostituzione della “prima casa” introducendo maggiore flessibilità nei tempi di dismissione dell’immobile pre-posseduto.

 

Considerato che la recente modifica legislativa estende il termine del medesimo comma 4-bis e che la finalità è la stessa (incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa), l’Agenzia ritiene che il maggior termine di due anni per la rivendita dell’immobile pre-posseduto non pregiudichi il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto.

Il credito d’imposta è quindi concesso in via provvisoria, a condizione che l’abitazione agevolata pre-posseduta venga alienata entro il termine di due anni. In caso di mancata alienazione entro i due anni, l’acquirente decade dall’agevolazione “prima casa” fruita per il riacquisto e, di conseguenza, perderà anche il diritto al credito d’imposta.