CIRL Edilizia Artigianato Lazio: siglato il verbale per la determinazione dell’EVR 2024

Definito l’EVR nella misura del 4% per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

In data 8 aprile Cna Costruzioni Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio e Fillea-Cgil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Feneal-Uil Lazio hanno sottoscritto il verbale per la verifica e determinazione dell’EVR.
Hanno, pertanto, provveduto alla verifica degli indicatori 2023/2022/2021 sul triennio 2022/2021/2020:
– numero dei lavoratori iscritti in Edilcassa presso la regione Lazio;
– monte salari denunciati in Edilcassa presso la regione Lazio;
– ore denunciate in Edilcassa presso la regione Lazio;
– DURC rilasciati da Edilcassa presso la regione Lazio.
All’esito della verifica effettuata a livello territoriale sono risultati positivi tre indicatori su quattro (per quanto riguarda il DURC, le Parti hanno constatato che a seguito dell’introduzione del DURC ONLINE non è più possibile avere dati statistici).
Pertanto, le Parti hanno stabilito la misura del 4% dei minimi paga in vigore alla sottoscrizione del CIRL per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, riproporzionato per i lavoratori part-time.
Di seguito gli importi.

Livello Quota annuale EVR OPERAI EVR paga oraria OPERAI importo mensile  IMPIEGATI importo mensile 
1 394,44 euro 0,19 euro 32,87 euro 32,87 euro
2 456,72 euro 0,22 euro 38,06 euro 38,06 euro
3 519 euro 0,25 euro 43,25 euro 43,25 euro
4 560,52 euro 0,27 euro 46,71 euro 46,71 euro
5 602,04 euro 0,29 euro 50,17 euro 50,17 euro
6 726,60 euro     60,55 euro
7 830,40 euro     69,20 euro
8 830,40 euro     69,20 euro

 

Formazione per la sicurezza sul lavoro: indicazioni sul numero massimo dei partecipanti

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2).

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello in materia di modalità della formazione del personale (articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’ateneo ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul fatto se sia da ritenersi conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità della formazione del personale, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità, anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo.

I riferimenti normativi e di prassi

Nella sua risposta la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”. Infatti, l’ACSR nel punto in questione dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Inoltre, la Commissione ha ricordato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e il punto 12 di questo testo, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, e in particolare il “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce: “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Tenuto conto di queste premesse, la Commissione ministeriale pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ha ritenuto che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal citato punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo
stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

Decreto MIMIT per compensare i crediti d’imposta per investimenti transizione 4.0

È stato emanato il decreto direttoriale del MIMIT riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 aprile 2024).

Il nuovo decreto del MIMIT definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

 

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, n. 19/E.

 

Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Dal 29 aprile 2024 sarà, dunque, possibile trasmettere tali modelli di comunicazione, che saranno resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), per compensare i crediti d’imposta.

Piattaforme digitali, la nuova direttiva europea a tutela dei lavoratori

Il Parlamento europeo adotta la nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, disciplinando anche, per la prima volta, l’uso degli algoritmi sul posto di lavoro (Parlamento europeo, comunicato 25 aprile 2024).   

Le piattaforme di lavoro digitali sono presenti in una varietà di settori economici, sia “in loco”, come per i conducenti di viaggi e le consegne di cibo, sia online con servizi come la codifica dei dati e la traduzione.

 

I dati forniti dall’Europa rilevano che il settore dà lavoro a oltre 28 milioni di persone, cifra che dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025.

Mentre la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali è formalmente autonoma, circa 5,5 milioni di persone potrebbero essere erroneamente classificate come lavoratori autonomi.

 

La nuova direttiva adottata dal Parlamento europeo, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa e di correggere il lavoro autonomo fittizio

 

Viene introdotta, a tal proposito, una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell’UE: l’onere della prova contraria spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Per la prima volta in assoluto la direttiva contiene la disciplina della gestione algoritmica della prestazione lavorativa, ovvero le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato. Le piattaforme digitali dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite tale sistema.

 

Sul fronte della protezione dei dati personali e della trasparenza, alle piattaforme di lavoro digitali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come quelli sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali di qualcuno.

 

Il testo dovrà ora essere adottato formalmente anche dal Consiglio. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno a disposizione 2 anni di tempo per integrare le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

 

CCNL Commercio DMO – Federdistribuzione: raggiunta l’intesa sul rinnovo del contratto

Previsto un aumento salariale di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli, ed una “Una Tantum” di 350,00 euro

E’ stata raggiunta nei giorni scorsi l’intesa di rinnovo del contratto nazionale di lavoro applicato ad oltre 220 mila lavoratrici e lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata. L’ipotesi di accordo siglata da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, insieme a Federdistribuzione sarà sottoposta, nei prossimi giorni, al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Dal punto di vista normativo, i temi sui quali le Parti Sociali hanno pattuito soluzioni sono l’assorbibilità degli aumenti, la commissione permanente per le pari opportunità, i congedi per donne vittime di violenza di genere, le causali di assunzione con contratto a tempo determinato, l’assistenza sanitaria integrativa, il congedo parentale. In ragione dei nuovi profili professionali di settore sono stati definiti aggiornamenti alla classificazione del personale.
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede un aumento contrattuale a regime di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli. La prima tranche di 70,00 euro sarà retroattiva da aprile e si aggiunge ai 30,00 euro già precedentemente concordati. A copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista altresì la corresponsione di una “una tantum” di 350,00 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025. Previsto anche l’incremento dell’indennità annua della clausola elastica del part-time, che passa da 120,00 euro annui a 155,00.